Art. 1.
(Modifiche all'articolo 188 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. All'articolo 188 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 4, le parole: «da lire centomila a lire quattrocentomila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 150 a euro 500»;

          b) al comma 5, le parole: «da lire cinquantamila a lire duecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 100 a euro 300».